Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1965 al 21 settembre 1987. Leggi il testo vigente →

I musicanti delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati in relazione allo strumento suonato e al periodo di servizio prestato nella banda, ai sensi delle tabelle annesse alla presente legge. Ove l'inquadramento dovesse comportare l'attribuzione di un grado superiore a quello rivestito dal musicante, si procede alla sua valutazione secondo le modalita' dell'articolo 18 ed alla conseguente promozione. Qualora l'inquadramento dovesse comportare l'attribuzione di piu' gradi, ciascun grado sara' conferito, sempre con le modalita' dell'articolo 18, al compimento di 6 mesi di effettiva permanenza nel grado inferiore. In caso di inidoneita' si applicano le norme di cui al due ultimi commi dell'articolo 18. Ove, invece, l'inquadramento dovesse comportare il conferimento di un grado inferiore a quello in atto rivestito dal musicante, questi conserva il proprio grado e la propria anzianita'.

Testo in vigore dal 15 marzo 1965 al 21 settembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-03-01;121~art27 · fonte su Normattiva