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Il limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente dell'ufficiale direttore della banda dell'Arma dei carabinieri e dell'ufficiale direttore della, banda dell'Aeronautica militare e' di 61 anni. Il Ministro per la difesa puo', di anno in anno, disporre il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore che abbia compiuto il 61° anno di eta'. L'ufficiale non puo' essere trattenuto in servizio permanente oltre il 65° anno di eta'. La durata massima di permanenza nell'ausiliaria dell'ufficiale maestro direttore di banda e' di anni 4. Il limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto e' di anni 70.2a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 2) che "all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1" e' abrogata la legge 1 marzo 1965, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni.
Testo in vigore dal 21 settembre 1987 al 11 giugno 1995
