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L'ufficiale maestro direttore di banda che non sia piu' ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, e' sottoposto - rispettivamente su proposta del comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del comandante della seconda regione aerea - ad accertamenti da parte di una Commissione nominata e composta come all'articolo 5. Se il giudizio e' negativo, l'ufficiale e' collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali.
Testo in vigore dal 15 marzo 1965 al 21 settembre 1987
