Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio

Art. 12 — Sospensione dei magazzinieri dalla gestione

E' in facolta' dell'Amministrazione sospendere dal servizio il magazziniere denunziato per uno dei reati di cui all'art. 6, n. 6, lettere a), b), c) e d). La riammissione in servizio non da' diritto ad indennizzo o risarcimento ed ha luogo con le modalita' previste dal regolamento. Nel caso di dichiarazione di fallimento del magazziniere, ovvero di condanna che importi interdizione temporanea dai pubblici uffici, la sospensione e' obbligatoria.

Testo vigente dal 13 gennaio 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1293~art12 · fonte del testo