Art. 11 — Reggenza provvisoria dei magazzini di vendita
Articolo abrogato dal d.p.r.15 dicembre 2003, n. 385.
Abrogato dal 12 febbraio 2004
Articolo abrogato dal d.p.r.15 dicembre 2003, n. 385.
Abrogato dal 12 febbraio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1958 al 12 febbraio 2004. 80 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: In caso di vacanza del magazzino, e fino al nuovo appalto, la reggenza provvisoria puo' essere affidata all'appaltatore in servizio al momento della vacanza, al suo coadiutore, o, in mancanza, ad altra persona in possesso, a giudizio dell'Amministrazione, dei prescritti requisiti. Se non trova applicazione la disposizione prevista nel precedente comma, l'Amministrazione provvede con Impiegati dei propri ruoli o con sottufficiali in servizio attivo della Guardia di finanza, ai quali puo' essere concesso un anticipo per le spese di gestione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R.15 DICEMBRE 2003, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1293~art11 · fonte del testo