Le organizzazioni, di cui alla presente legge, possono utilizzare per l'esecuzione di operazioni relative alla conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti, impianti di proprieta' di enti pubblici o privati o di altri operatori, mediante apposite convenzioni approvate a norma dello statuto. Le suddette organizzazioni beneficiano dei contributi, mutui e altre provvidenze previsti per il settore agricolo dalle disposizioni vigenti.

Testo vigente dal 4 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;622~art4 · fonte su Normattiva