Le organizzazioni, di cui alla presente legge, possono utilizzare per l'esecuzione di operazioni relative alla conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti, impianti di proprieta' di enti pubblici o privati o di altri operatori, mediante apposite convenzioni approvate a norma dello statuto. Le suddette organizzazioni beneficiano dei contributi, mutui e altre provvidenze previsti per il settore agricolo dalle disposizioni vigenti.
Testo vigente dal 4 agosto 1967
