Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a concedere alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, nei primi tre anni successivi alla data della loro costituzione, un contributo che non puo' superare, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno il 3 per cento, il 2 per cento e 11 per cento del valore della produzione commercializzata, calcolato forfettariamente sulla base delle quantita' medie dei prodotti venduti dai produttori aderenti nei tre anni precedenti la loro adesione e dei prezzi medi alla produzione ottenuti da tali produttori nello stesso periodo. Il contributo di cui al proprio comma e' concesso con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su domanda dell'organizzazione, sentito il parere del Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli. La concessione puo' essere disposta anche frazionatamente. Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo sara' stanziata, nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste, la somma complessiva di lire 7.500 milioni, da ripartire negli anni dal 1967 al 1971 in relazione al fabbisogno e comunque in misura non eccedente nei singoli esercizi l'importo di lire 2.500 milioni.

Testo vigente dal 4 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;622~art6 · fonte su Normattiva