Alla spesa prevista dall'articolo 6 della presente legge sara' fatto fronte nel 1967 per l'importo massimo di lire 2.500 milioni, con prelevamento dal conto di Tesoreria di cui al secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 267. La spesa per i contributi previsti all'articolo 8 della presente legge fara' carico al fondo di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 4 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;622~art10 · fonte su Normattiva