E' in facolta' dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica di affidare, con suo decreto, l'organizzazione e lo svolgimento della giornata prevista dall'art. 1 ad enti particolarmente attrezzati allo scopo, secondo le modalita' da stabilirsi con lo stesso decreto. Gli enti predetti svolgeranno la loro azione sotto la vigilanza dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica al quale renderanno i conti delle proprie gestioni.

Testo vigente dal 17 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-06;99~art2 · fonte del testo