La produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze e preparati ad azione stupefacente sono sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, che li esercita a mezzo dei propri organi centrali e, nelle Province, a mezzo dei prefetti i quali sono coadiuvati dagli uffici dipendenti, dagli ufficiali e agenti della forza pubblica e, per quanto riguarda la vigilanza ed il controllo sulle navi e sulle aeronavi, dalle Capitanerie di porto e dai Comandi di aeroporto. Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e' istituito l'Ufficio centrale stupefacenti che provvede agli atti occorrenti all'applicazione delle disposizioni legislative e degli accordi internazionali in materia, all'esercizio della vigilanza e del controllo sulle sostanze o preparati di cui al primo comma, nonche' alla organizzazione della lotta contro la tossicomania. L'Ufficio si avvale, per la prevenzione e la repressione di ogni illecita attivita' nel campo della produzione, del commercio e dell'impiego delle sostanze o preparati ad azione stupefacente, di elementi specializzati della Guardia di finanza, del Corpo della pubblica sicurezza e dei Carabinieri, che saranno impiegati secondo le norme del regolamento. 3 4
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 dicembre 1975, n.685
3La L. 22 dicembre 1975, n.685 ha disposto (con l'art. 108, comma 1) che "Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, ad eccezione dell'articolo 1 per quanto concerne l'ufficio centrale stupefacenti, gli articoli 446, 447 e 729 del codice penale e ogni altra norma in contrasto con la presente legge."
D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
4Il D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 ha disposto (con l'art. 136, comma 1) che "Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, ad eccezione dell'art. 1, per quanto concerne l'Ufficio centrale stupefacenti, gli articoli 447 e 729 del codice penale e ogni altra forma in contrasto con il presente testo unico."
Testo vigente dal 15 novembre 1990
