[1]I comandanti delle navi mercantili, gli ufficiali di guardia e gli ufficiali preposti alle squadre dei vigili del fuoco di bordo, in caso di incendio sulla loro nave in porto, conservano i compiti e le responsabilita' loro attribuite dalle vigenti norme ma devono conformarsi alle disposizioni impartite dal comandante del porto, per quanto si riferisce alla sicurezza del porto e delle altre navi.

[2]Resta ferma la facolta' del comandante del porto, quando i mezzi della nave si dimostrassero deficienti, di inviare a bordo uomini e materiali dell'organizzazione antincendi ed anche di assumere la direzione dell'opera di spegnimento.

[3]Trattandosi di nave estera, il comandante del porto ne dara' notizia al console della Nazione cui la nave appartiene.

Testo vigente dal 2 luglio 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-05-13;690~art12 · fonte del testo