[1]Il servizio antincendi nei porti del Regno, esclusi quelli delle provincie della Libia, dipende dai comandanti di porto ed e' esplicato dai Corpi provinciali dei vigili del fuoco.
[2]Tale servizio comprende la prevenzione e la estinzione degli Incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo delle navi e dei galleggianti, nonche' la prestazione dei servizi tecnici in genere, a mente del R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939, anno XVII, n. 960. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 maggio 1961, n. 469
1La L. 13 maggio 1961, n. 469 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che sono attribuiti al Ministero dell'interno il servizio antincendi nei porti di cui alla presente legge.
Testo vigente dal 30 giugno 1961
