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Per l'espletamento dei propri compiti il Consiglio nazionale delle ricerche, sentiti i Ministeri interessati, puo' avvalersi dell'opera di istituti scientifici dipendenti dalle Universita', o da altri Enti, o da Amministrazioni pubbliche, o da privati, in base ad accordi o convenzioni da stipulare, di volta in volta, tra il Consiglio stesso e le Amministrazioni, gli Enti ed i privati interessati.
Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 20 febbraio 1999
