Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 marzo 1963 al 20 febbraio 1999. Leggi il testo vigente →

Per l'espletamento dei propri compiti il Consiglio nazionale delle ricerche, sentiti i Ministeri interessati, puo' avvalersi dell'opera di istituti scientifici dipendenti dalle Universita', o da altri Enti, o da Amministrazioni pubbliche, o da privati, in base ad accordi o convenzioni da stipulare, di volta in volta, tra il Consiglio stesso e le Amministrazioni, gli Enti ed i privati interessati.

Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 20 febbraio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;283~art6 · fonte del testo