Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1954 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

La disposizione concernente la sospensione del pagamento delle imposte straordinarie sul patrimonio, contenuta nell'art. 3, comma primo, della legge 21 marzo 1953, n. 224, riguardante il pagamento delle indennita' per i terreni espropriati ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230 e della legge 21 ottobre 1950, n. 841, si applica anche per il pagamento delle imposte sulle successioni apertesi dal 1 gennaio 1948. La sospensione del pagamento deve essere chiesta agli Uffici del registro ai quali e' stata presentata la denunzia di successione nei termini stabiliti per il pagamento del tributo ed ha effetto fino al giorno in cui e' disposto lo svincolo dei titoli del debito pubblico corrispondenti all'indennita' di espropriazione. L'autorita' giudiziaria competente, avvenuto lo svincolo, ordina la consegna dei titoli corrispondenti all'ammontare dell'imposta dovuta all'Ufficio del registro competente per la riscossione.

Testo in vigore dal 3 agosto 1954 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1954-07-13;551~artunico · fonte del testo