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Le obbligazioni emesse dall'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico con sede a Roma, costituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, sono parificate ad ogni effetto, escluso quello tributario, alle cartelle fondiarie. Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione ha facolta' di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonche' gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuto, ad investire le loro disponibilita' nelle obbligazioni dell'Istituto per il credito sportivo.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1967 al 16 dicembre 2010
