Articolo abrogato.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 1967 al 1 gennaio 1994. 134 parole tolte.
tolto: Le obbligazioni emesse dalla "Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie" presso la Banca nazionale del lavoro, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, al decreto ministeriale 17 aprile 1948 ed alla legge 16 aprile 1954, n. 135, sono parificate, ad ogni effetto, escluso quello tributario, alle cartelle fondiarie. Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di Borsa, sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione ha facolta' di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonche' gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilita' nelle obbligazioni della detta Sezione.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-10-31;1084~artunico · fonte del testo