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Il limite massimo di eta' previsto dall'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, dall'articolo 5 delle norme approvate con regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, dall'articolo unico del regio decreto 10 febbraio 1940, n. 187, e dall'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, e' abolito.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1968 al 9 ottobre 2010

urn:nir:stato:legge:1967-12-15;1250~artunico · fonte del testo