Art. 1
E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della International Finance Corporation (IFC), della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 23 dicembre 1956, n. 1597, che ha dato piena ed intera esecuzione allo statuto dell'IFC. Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nella misura di dollari USA 4.034.000 per l'anno 1990.
Testo vigente dal 18 febbraio 1991
