All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 5.244.200.000 per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 18 febbraio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;45~art2 · fonte su Normattiva