Al commissario ed al segretario generale - se estranei all'Amministrazione dello Stato - e' attribuito, rispettivamente, un compenso mensile di lire 225.000 e lire 167.500 con decorrenza dalla data dei decreti interministeriali di nomina e per tutta la durata dell'incarico. Lo stesso compenso del commissario e' attribuito al commissario aggiunto - se e' estraneo all'Amministrazione dello Stato - nel caso di effettiva sostituzione nei poteri del commissario ed in proporzione al periodo di sostituzione. Per detto periodo non e' dovuto alcun compenso al commissario.

Testo vigente dal 7 novembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-12;1034~art9 · fonte del testo