In base a contingenti numerici che verranno fissati con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, il commissario generale e' autorizzato ad utilizzare personale dell'amministrazione dello Stato e ad assumere, ove occorra, con contratto di diritto privato, personale di ufficio, consulenti, corrispondenti e tecnici sia in Italia che in Giappone. Il commissario generale ed il segretario generale, se dipendenti da amministrazione statale, verranno collocati, per tutta la durata dell'incarico, nella posizione di fuori ruolo in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari. Essi avranno diritto ad un trattamento economico a carico del Commissariato che sara' stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, in aggiunta al trattamento economico loro spettante come funzionari statali nella sede di Roma. Il personale appartenente all'amministrazione dello Stato utilizzato ai sensi del primo comma potra' essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1958, n. 571, ovvero essere comandato presso il Ministero degli affari esteri. In entrambi i casi il personale in questione avra' diritto ad un trattamento economico da stabilire con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro. L'onere relativo al trattamento economico spettante al personale di cui al presente articolo e' a carico del Commissariato.

Testo vigente dal 15 febbraio 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-01-28;3~art6 · fonte su Normattiva