Il commissario e' tenuto a versare ad una gestione speciale d'entrata, a lui intestata ed aperta presso un istituto di credito italiano, le somme che Ministeri, enti e privati corrisponderanno al Commissariato per prestazioni, fitti di locali, per cause o servizi connessi con la partecipazione dell'Italia all'esposizione o che comunque ad esso pervengano, ad esclusione delle somministrazioni di fondi di cui al precedente articolo 7. Il commissario potra', ove si renda necessario, disporre dei fondi affluiti nella predetta gestione speciale per effettuare esclusivamente spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti coi Ministeri, enti e privati di cui al precedente comma. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esposizione il commissario e' tenuto a presentare il conto finale della predetta gestione speciale nonche' a versare al bilancio dell'entrata dello Stato il saldo attivo della gestione stessa; detto conto sara' rimesso alla competente ragioneria centrale che ne curera' l'inoltro alla Corte dei conti.

Testo vigente dal 6 dicembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-11-24;1114~art8 · fonte su Normattiva