Il Ministero degli affari esteri provvedera' a somministrare al Commissariato i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare. Il commissario e' tenuto a presentare un preventivo delle spese da effettuare ed a rendere al Ministero degli affari esteri, entro sei mesi dalla chiusura dell'esposizione, regolare rendiconto delle somme somministrategli che sara' rimesso alla competente ragioneria centrale la quale ne curera' l'inoltro alla Corte dei conti.

Testo vigente dal 6 dicembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-11-24;1114~art7 · fonte su Normattiva