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Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare, a titolo di anticipazione, al commissario generale i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare. Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commissariato, compreso il trattamento economico del commissario generale. Il commissario generale e' tenuto a presentare il preventivo annuale delle spese da effettuare, nonche', entro nove mesi dalla chiusura dell'Esposizione di Siviglia, il rendiconto finale distinto a seconda che si tratti delle somme somministrategli dal Ministero degli affari esteri, oppure di quelle che comunque gli dovessero pervenire da altri Ministeri, enti o privati. Il commissario generale deve assicurare che i fondi provenienti da altri Ministeri, enti o privati siano esclusivamente destinati a spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con gli stessi Ministeri, enti o privati. Dopo la loro approvazione i rendiconti sono rimessi alla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti. Per la gestione dei fondi il Commissariato generale e' autorizzato a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilita' generale dello Stato in materia di contratti. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 si applicano anche a tutti coloro che siano assunti ed utilizzati dal commissario generale per inderogabili esigenze funzionali, fermi restando i contingenti numerici previsti.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1990 al 22 dicembre 2008
