Art. 1 — Partecipazione dell'Italia alle operazioni dell'OSCE
E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), per assicurare la continuita' della presenza italiana nelle missioni OSCE sul territorio, nonche' nel Segretariato e nelle istituzioni dell'OSCE.
Testo vigente dal 3 giugno 2005
