[1]FORME DI COOPERAZIONE

[2]La cooperazione fra le Parti Contraenti comprendera' le seguenti attivita': a. incontri tra Ministeri della Difesa, Comandanti in Capo, loro vice ed altri Funzionari autorizzati dalle Parti; b. scambio di esperienze fra esperti delle due Parti; c. organizzazione e partecipazione ad attivita' addestrative, corsi ed esercitazioni militari; d. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari; e. partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; f. contatti fra istituti militari similari; g. discussioni, consultazioni, incontri e partecipazione a simposi, conferenze e corsi; h. visite di navi, aerei ed altre strutture militari; i. scambi di informazioni e di pubblicazioni didattiche; j. scambio nel campo delle attivita' culturali e sportive; k. tutti gli altri programmi ed attivita' scelti di comune accordo da entrambe le Parti.

Testo vigente dal 7 gennaio 2016

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urn:nir:stato:legge:2015-11-16;213~accordo-art4 · fonte su Normattiva