Per gli enti sottoposti alla disciplina della presente legge, gli organi competenti provvederanno, entro sei mesi dalla comunicazione del decreto previsto dal primo comma del precedente art. 3, a modificare le norme concernenti la composizione dei collegi sindacali o degli organi di revisione escludendone i rappresentanti della Corte dei conti la cui partecipazione sia prevista in esecuzione delle norme di cui ai regi decreti 9 aprile 1939, n. 720 e 30 marzo 1942, n. 442.

Testo vigente dal 8 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;259~art15 · fonte del testo