La nuova composizione del Tribunale e della sezione per i minorenni della Corte di appello dovra' essere attuata entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 3 gennaio 1957
La nuova composizione del Tribunale e della sezione per i minorenni della Corte di appello dovra' essere attuata entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 3 gennaio 1957
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1441~art6 · fonte del testo