Gli articoli 2 e 5 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sono sostituiti dai seguenti: Art. 2. (Istituzione e composizione dei Tribunali per i minorenni). - In ogni sede di Corte di appello, o di sezione di Corte d'appello, e' istituito il Tribunale per i minorenni composto da un magistrato di Corte d'appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due cittadini, un uomo ed una donna, benemeriti dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di eta'. Art. 5. (Istituzione e composizione della Corte di appello per i minorenni). - Sull'appello alle decisioni del Tribunale per i minorenni, nei casi in cui e' ammesso dalle leggi, giudica una sezione della Corte d'appello che e' indicata all'inizio dell'anno giudiziario con il decreto del Capo dello Stato di approvazione delle tabelle giudiziarie. La sezione funziona con l'intervento di due privati cittadini, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dall'art. 2, che sostituiscono due dei magistrati della sezione. Alla presidenza e alla composizione della sezione sono destinati, consentendolo le esigenze di servizio, magistrati che gia' esercitano funzioni nei tribunali per i minorenni.

Testo vigente dal 3 gennaio 1957

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 590/1988

    Questione inammissibile
    31 maggio 1988

    La composizione in numero pari del collegio del Tribunale per i minorenni è intesa a favorire il più intenso e costruttivo confronto tra le diverse esperienze di cui sono portatori i singoli membri, e consente all'organo giurisdizionale di autodeterminare il proprio 'modus operandì per superare al proprio interno ogni circostanza eventualmente preclusiva al raggiungimento di una decisione. In ogni caso, l'opzione tra diverse forme di composizione ovvero tra vari possibili meccanismi di votazione sarebbe certamente di competenza del legislatore, trattandosi di scelta che ricade nella generale riserva di legge sul funzionamento degli organi giurisdizionali sancita dall'art. 108 Cost.. (Manifesta inammissibilità della questione sollevata in riferimento all'art.24, comma primo, Cost., e relativa all'art. 4, L. 27 dicembre 1956 n. 1441, nella parte in cui determina in numero pari i componenti del Collegio del Tribunale per i minorenni e non prevede alcun meccanismo per stabilire, in caso di parità di voti, quale soluzione debba prevalere).

    Art. 24 cost. · Art. 108 cost. · Art. 4 Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1441~art4 · fonte del testo