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Fanno parte della Giunta di ciascuna Camera di commercio, industria ed agricoltura, con voto deliberativo, oltre i quattro membri indicati nell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, anche un rappresentante degli artigiani ed uno dei coltivatori diretti.
Testo in vigore dal 24 luglio 1951 al 16 dicembre 2010
