Il consiglio d'amministrazione:
- a)approva il programma annuale d'azione, sulla base degli indirizzi culturali e scientifici stabiliti dal consiglio scientifico;
- b)propone all'assemblea i progetti di statuto e delle sue modifiche e predispone i bilanci preventivi e consuntivi;
- c)adotta i regolamenti del personale e di organizzazione dei servizi;
- d)ammette i soci sostenitori, formula proposte all'assemblea per il conferimento della qualita' di socio onorario e per l'ammissione dei soci ordinari;
- e)stabilisce le quote annue di iscrizione dei soci ordinari e dei soci sostenitori;
- f)delibera l'alienazione e l'acquisto di immobili, titoli azionari e obbligazionari, l'accettazione di eredita', legati e donazioni;
- g)delibera sui ricorsi e sulle azioni giudiziarie attivi e passivi, nonche' sulle transazioni;
- h)verifica la rispondenza dei risultati della gestione al programma d'azione;
- i)compie ogni altro atto ad esso demandato dalla presente legge o dai regolamenti. I regolamenti adottati ai sensi del comma 1, lettera c), sono sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
Testo vigente dal 30 novembre 1995
