Il consiglio d'amministrazione:

  • a)approva il programma annuale d'azione, sulla base degli indirizzi culturali e scientifici stabiliti dal consiglio scientifico;
  • b)propone all'assemblea i progetti di statuto e delle sue modifiche e predispone i bilanci preventivi e consuntivi;
  • c)adotta i regolamenti del personale e di organizzazione dei servizi;
  • d)ammette i soci sostenitori, formula proposte all'assemblea per il conferimento della qualita' di socio onorario e per l'ammissione dei soci ordinari;
  • e)stabilisce le quote annue di iscrizione dei soci ordinari e dei soci sostenitori;
  • f)delibera l'alienazione e l'acquisto di immobili, titoli azionari e obbligazionari, l'accettazione di eredita', legati e donazioni;
  • g)delibera sui ricorsi e sulle azioni giudiziarie attivi e passivi, nonche' sulle transazioni;
  • h)verifica la rispondenza dei risultati della gestione al programma d'azione;
  • i)compie ogni altro atto ad esso demandato dalla presente legge o dai regolamenti. I regolamenti adottati ai sensi del comma 1, lettera c), sono sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

Testo vigente dal 30 novembre 1995

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-11-25;505~art10 · fonte su Normattiva