Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, l'Istituto subentra ai due enti soppressi quale destinatario dei contributi previsti per il triennio 1995-1997 nella tabella triennale di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 1998 il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto e' determinato esclusivamente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. E' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni nell'anno 1996 e di lire 800 milioni nell'anno 1997 per la concessione di un contributo straordinario all'Istituto per gli stessi anni.

Testo vigente dal 30 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-11-25;505~art17 · fonte su Normattiva