Art. 2 — Contributo in favore di organismi delle Nazioni unite
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 257, sono prorogate fino al 31 dicembre 2001. A tale scopo e' autorizzata per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 la spesa di 100.000 euro annui, per la concessione di un contributo volontario a favore di organismi delle Nazioni unite operanti nel settore del disarmo, o di altri enti italiani e stranieri per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 257 del 1997, e di 120.000 euro annui a favore del fondo delle Nazioni unite per le vittime della tortura, di cui al comma 2 dell'articolo 1 della stessa legge. All'onere derivante dal presente articolo, pari a complessivi 220.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 1999-2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 9 giugno 2000
