I soci si distinguono in onorari, ordinari e sostenitori. Possono essere soci dell'Istituto cittadini italiani e stranieri in possesso dei diritti civili e politici, nonche' enti pubblici e privati in persona di un rappresentante all'uopo delegato. Tutti i soci partecipano all'assemblea con diritto di voto. La qualita' di socio e' incompatibile con quella di dipendente con rapporto d'impiego dell'Istituto o con la posizione di titolare di una lite attiva o passiva con l'Istituto stesso. Lo statuto, per quanto non previsto dalla presentc legge, stabilisce i requisiti e le modalita' per l'ammissione dei soci nelle singole categorie, i relativi diritti, nonche' i casi di decadenza; puo' altresi' prevedere altre forme di adesione all'Istituto o di collaborazione per cittadini italiani e stranieri, nonche' per associazioni o istituzioni culturali che operino nella stessa area scientifica.

Testo vigente dal 30 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-11-25;505~art6 · fonte su Normattiva