All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 16.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e in lire 15.500 milioni per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 9001 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 24 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-08;15~art3 · fonte su Normattiva