Partecipazione italiana all'Agenzia libica di pubblico sviluppo e stabilizzazione con sede a Tripoli
Art. 1
E' autorizzato un contributo straordinario di lire 36.000.000 quale quota di partecipazione del Governo italiano all'Agenzia libica di pubblico sviluppo e stabilizzazione, con sede a Tripoli.
Testo vigente dal 3 maggio 1955
