Partecipazione italiana all'Agenzia libica di pubblico sviluppo e stabilizzazione con sede a Tripoli
Art. 2
Alla copertura della spesa di cui all'art. 1 sara' provveduto mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 116-series dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1953-54.
Testo vigente dal 3 maggio 1955
