Art. 3
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 42.695 milioni per l'anno 1983, in lire 42.705 milioni per l'anno 1984 e in lire 42.700 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 si provvede, per gli anni 1983 e 1984, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, parzialmente utilizzando la voce "Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali" e, per gli anni 1985 e 1986, mediante corrispondente riduzione delle quote previste, per gli stessi anni e per la medesima voce, nel bilancio triennale 1984-1986. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 31 maggio 1984
