Le somme di cui all'articolo 1 sono versate su un apposito conto corrente in fruttifero, istituito presso la tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del Tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.
Testo vigente dal 26 febbraio 1999
