Art. 11 — Copertura finanziaria
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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2.940 milioni per l'anno 1997 ed a lire 5.460 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997 - 1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 11 ottobre 1997 al 6 giugno 2012
