Art. 2 — Istituzione di un commissariato generale
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E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione internazionale di Lisbona del 1998. Il commissariato generale di cui al comma 1 cessa di essere operante entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione. Al commissariato generale sono preposti un commissario generale ed un segretario generale.
Testo in vigore dal 11 ottobre 1997 al 6 giugno 2012
