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Il commissario generale di cui all'articolo 2 e' nominato dal Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. Il segretario generale di cui all'articolo 2 esercita le sue funzioni secondo le direttive del commissario generale, che sostituisce in caso di assenza o di impedimento; e' nominato tra i funzionari della carriera diplomatica con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

Testo in vigore dal 11 ottobre 1997 al 6 giugno 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-10-08;343~art3 · fonte su Normattiva