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Il commissario generale rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva ai sensi del regio decreto - legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 893, modificata con protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 1952, n. 687, e con protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314. Il commissario generale, direttamente o a mezzo del segretario generale o del direttore amministrativo, gestisce i fondi assegnati al commissariato generale. Il commissario generale ordina le spese da sostenere in Italia o all'estero per il funzionamento del commissariato generale, la formazione dei progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori e la loro esecuzione, il trasporto di persone e cose, oltre ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della partecipazione italiana, nonche' le spese di rappresentanza e le spese relative alle manifestazioni collaterali a carattere scientifico, culturale e artistico direttamente collegate alle finalita' dell'Esposizione. Il commissario generale sceglie e designa il personale di cui all'articolo 6.

Testo in vigore dal 11 ottobre 1997 al 6 giugno 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-10-08;343~art4 · fonte su Normattiva