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Il commissario generale, se dipendente da una Amministrazione statale, ed il segretario generale vengono collocati per tutta la durata dell'incarico nella posizione di fuori ruolo in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare. Il personale dirigente di cui al comma 1 ha diritto ad un'indennita' a carico del commissariato generale, in aggiunta, se dipendente dall'Amministrazione statale in servizio o a riposo, a tutte le competenze ad esso spettanti normalmente nella sede di Roma. La predetta indennita', che non ha natura retributiva, e' stabilita con decreto dei Ministri degli affari esteri e del tesoro, tenendo conto della delicatezza dell'incarico, dei relativi oneri e dell'intensita' dell'impegno lavorativo nelle varie fasi e spetta per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni, dalla data di conferimento dell'incarico. Per i periodi di servizio prestati fuori sede e' corrisposto, da parte del commissariato generale, il rimborso delle spese di viaggio, in conformita alle disposizioni vigenti.

Testo in vigore dal 11 ottobre 1997 al 6 giugno 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-10-08;343~art5 · fonte su Normattiva