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Il commissario generale e' autorizzato ad utilizzare personale dell'Amministrazione dello Stato per un contingente che non superi le cinque unita', incluso il direttore amministrativo, che e' scelto e designato dallo stesso commissario generale tra il personale della carriera dirigenziale o direttiva amministrativa del Ministero degli affari esteri ed e' collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico ai sensi del comma 2. Il restante personale di cui al comma 1 puo' essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ovvero puo' essere comandato presso il Ministero degli affari esteri. Il personale di cui al comma 1 ha diritto ad una indennita' a carico del commissariato generale, in aggiunta a tutte le competenze ad esso spettanti normalmente nella sede di Roma. La predetta indennita', che non ha natura retributiva, e' stabilita con decreto dei Ministri degli affari esteri e del tesoro, tenendo conto della delicatezza dell'incarico. Per i periodi di servizio prestati fuori sede e' corrisposto, da parte del commissariato generale, il rimborso delle spese di viaggio, in conformita' alle disposizioni vigenti.

Testo in vigore dal 11 ottobre 1997 al 6 giugno 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-10-08;343~art6 · fonte su Normattiva