Art. 7 — Altro personale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 ottobre 1997 al 6 giugno 2012. Leggi il testo vigente →
Il commissario generale e' autorizzato ad avvalersi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, sia in Italia che all'estero, di consulenti ed esperti per un contingente non superiore a dieci unita'. Il compenso per i consulenti e gli esperti e' stabilito nelle convenzioni di cui al comma 1 in misura non superiore alle tariffe professionali vigenti. Agli stessi soggetti e' inoltre corrisposto ii rimborso delle spese di viaggio, in conformita' alle disposizioni vigenti, oltre ad un'indennita' giornaliera commisurata al trattamento di missione dei dipendenti statali di pari categoria. Il commissario generale e' altresi autorizzato ad assumere, sia in Italia che all'estero, con contratto di diritto privato a termine e che comunque non puo' superare il periodo stabilito dal comma 2 dell'articolo 2, altro personale che si renda necessario per l'espletamento del servizio entro un contingente che non superi le quarantaquattro unita'. Il personale di cui al comma 3 ha diritto ad un trattamento economico onnicomprensivo a carico del commissariato generale commisurato a quello stabilito dalle norme dello Stato ospitante vigenti nell'ambito dell'Esposizione, a seconda del tipo di prestazioni previsto dal contratto di assunzione. Tale personale, ove assunto in Italia, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per Lisbona, esclusa ogni indennita' di missione.
Testo in vigore dal 11 ottobre 1997 al 6 giugno 2012
