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Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare, a titolo di anticipazione, al commissario generale i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare. Il commissario generale e' tenuto a presentare il preventivo annuale delle spese da effettuare, nonche', entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione internazionale di Lisbona del 1998, il rendiconto finale distinto a seconda che si tratti delle somme somministrategli dal Ministero degli affari esteri stesso, oppure di quelle che comunque gli dovessero pervenire da altri Ministeri, enti o privati. Il commissario generale deve assicurare che i fondi provenienti da altri Ministeri, enti o privati, siano esclusivamente destinati a spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con gli stessi Ministeri, enti o privati. Dopo la loro approvazione i rendiconti sono rimessi alla Ragioneria centrale dello Stato presso il Ministero degli affari esteri, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti. Per la gestione dei fondi il commissariato generale e' autorizzato a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilita' generale dello Stato in materia di contratti.

Testo in vigore dal 11 ottobre 1997 al 6 giugno 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-10-08;343~art8 · fonte su Normattiva