Art. 9 — Spese per il personale
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Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del commissariato generale, compreso il trattamento economico del commissario generale. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 si applicano altresi' a tutti coloro che siano assunti ed utilizzati dal commissario generale per inderogabili esigenze funzionali, fermi restando i contingenti numerici previsti.
Testo in vigore dal 11 ottobre 1997 al 6 giugno 2012
