Art. 3 — Attività di volo
Al personale dei ruoli della Direzione generale dell'aviazione civile, compreso quello inquadrato nelle qualifiche dirigenziali, che svolga, a bordo di aeromobili in volo, i compiti istituzionali specificati nel decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1979, n. 825, e' corrisposta una indennita' oraria di L. 6.000 lorde.
Testo vigente dal 12 agosto 1981
