A decorrere dal 1 luglio 1980 l'importo dell'indennita' prevista dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1441, sara' corrisposto, anche al personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali, nella misura di L. 3.000 giornaliere lorde. Per il personale obbligato ad effettuare turni di servizio di durata superiore a quella normale, l'indennita' giornaliera e' rapportata ad un sesto del normale orario di lavoro settimanale e puo' essere corrisposta per non piu' di sei giorni alla settimana.

Testo vigente dal 12 agosto 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;464~art1 · fonte su Normattiva